12 aprile 2022
Corporate e Business Law
Diritto all’oblio e diritto all’informazione: il bilanciamento.
La Corte di Cassazione, con la recente decisione del 28.03.2022, n. 9923, torna a precisare i confini del diritto all’oblio in rapporto al diritto all’informazione.
di Sabrina Peron, 12 aprile 2022
La Corte di Cassazione torna a precisare i confini del diritto all’oblio, il quale:
- si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca (cfr. conforme Cass. n. 20861/2021);
- deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione;
- è consentito il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche anche senza consenso, purché ciò avvenga “con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, e anche del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa”.
- nei confronti di coloro che non rivestono la qualità di personaggi pubblici noti a livello nazionale, può disporsi la “deindicizzazione di articoli dai motori ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate” (cfr. conforme Cass. n. 15160/2021)
Ciò posto nel caso concreto, nel quale il soggetto asseritamente lamentava l’illecito trattamento dei suoi dati personali commesso tramite la pubblicazione di un libro (del quale era stato richiesto il ritiro dal commercio), la Corte ha osservato come l’esercizio del diritto all’oblio:
- implichi “un'azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti”;
- non può, invece, legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi “abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti, secondo la personale visione dell'interessato, di nessun interesse collettivo”.