18 maggio 2021
Corporate e Business Law
Introduzione
Il 28 maggio 2020 il XIII Congresso Nazionale della Repubblica Cinese ha approvato l’adozione del nuovo Codice Civile (il “Codice”), entrato in vigore il 1 gennaio 2021.
In realtà, nonostante precedenti tentativi, si tratta del primo Codice Civile adottato in Cina, dove già erano in vigore, in numero crescente a partire dagli anni ’70, singole leggi disciplinanti i diversi rami del diritto civile, ispiratesi alla normativa di civil law e integrate da decisioni giurisprudenziali, ma mai riunite in una raccolta sistematica.
Il Codice è introdotto, all’art. 1, da una disposizione che potremmo definire programmatica, che indica le finalità del Codice stesso: protezione dei diritti civili e degli interessi delle persone, fisiche e giuridiche, regolamentazione delle relazioni, mantenimento dell’ordine sociale ed economico, in accordo con la Costituzione della Repubblica Popolare cinese, molto simili a quelli che noi occidentali chiameremmo i principi generali del diritto, riprendendo integralmente quelli già presenti nei General Principles of the Civil Law, ora aboliti.
Lo stesso articolo riconferma anche la realtà sociale e politica entro la quale tali finalità si devono sviluppare: il socialismo di tipo cinese e l’incremento dei valori socialisti. Nonostante il contenuto delle disposizioni nelle singole materie si richiami ai principi regolatori del diritto civile europeo, viene da chiedersi se il reiterato richiamo ai valori socialisti non costituisca un limite alla libera interpretazione delle norme in sede giudiziaria.
Il Codice costituisce un evento, oltre che dal punto di vista giuridico, per il suo rilievo sociale.
Questo è dimostrato dal fatto che quasi 900.000 commenti pubblici sono stati espressi durante il processo legislativo.
Struttura
Il Codice è composto di 1260 articoli che essenzialmente riuniscono in una sola legge le previsioni delle precedenti General Principles of Civil Law, Contract Law, Property Ownership Law and Guaranty Law, Tort Liability Law, Marriage Law, Inheritance Law, Adoption Law, che vengono abolite, integrandole con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Il Codice è attualmente strutturato in 7 parti principali (ognuna suddivisa a sua volta in sotto-parti relative a specifici argomenti):
Tra le parti ora elencate, l’unica a non corrispondere ad una previgente legge autonoma è quella relativa ai diritti della personalità. Tale parte del Codice muove da alcune disposizioni prima contenute nei General Principles of Civil Law e ha creato un acceso dibattito tra legislatore e dottrina poiché una parte di quest’ultima riteneva che le disposizioni a tutela dei diritti della personalità dovessero essere distribuite nelle altre parti del Codice, e in particolare quelle relative agli illeciti. In ogni caso, la parte relativa ai diritti della personalità è stata prevista autonomamente e regola, tra gli altri, il diritto alla vita, al corpo e alla salute, il diritto al nome, alla reputazione e all’onore e il diritto alla privacy. Quest’ultima è definita dal Codice al secondo comma dell’art. 1032 come l’indisturbata vita privata di una persona fisica (comprensiva di spazi, attività ed informazioni private che il titolare non vuole siano conosciute ad altri). La privacy, così definita, è tutelata dalla disposizione del Codice che prevede che le persone e le organizzazioni non possano infrangere il diritto alla privacy attraverso intromissioni, interferenze, rivelazioni e comunicazioni pubblicitarie relative ad altro soggetto. Tutto questo con una riserva rispetto a quanto eventualmente diversamente previsto dalla legge o a quanto consentito espressamente dal titolare del diritto tutelato.
Con riferimento alle altre parti del Codice, ci limitiamo ad evidenziare i punti che ci paiono in qualche modo interessanti o innovativi, non solo dal punto di vista strettamente giuridico ma anche socio-culturale.
Contratti: sono previste alcune disposizioni generali in materia contrattuale (ad esempio in materia di manifestazione del consenso, risoluzione, condizione e termine) nonché diversi contratti tipici e quasi-contratti. Nell’ultima categoria rientrano la negotiorum gestio e l’arricchimento senza causa. Tra i contratti tipici regolati dal Codice vi sono la compravendita, la locazione, i contratti per la tecnologia e il factoring.
Interessante il fatto che nel Codice il legislatore abbia previsto un rafforzamento della tutela dei contraenti deboli, in particolare in presenza di clausole contrattuali standard (art. 496). Tale tutela è attuata tramite l’obbligazione della parte che abbia predisposto le clausole standard di “attirare l’attenzione” dell’altro contraente su le clausole che abbiano un contenuto potenzialmente dannoso per la parte debole (l’esempio indicato dal Codice stesso è quello delle clausole che escludono o diminuiscono la responsabilità del predisponente). Oltre a tale obbligazione, la parte predisponente deve fornire spiegazioni, a richiesta della parte che subisce la clausola standard.
Qualora la parte che ha predisposto la clausola non adempia alle obbligazioni di protezione sopra indicate, la parte debole può chiedere che la clausola “non sia considerata parte del contratto” (“the other party may claim that such clause does not become part of the contract” art. 496) e quindi perda efficacia.
Benchè la disposizione così formulata costituisca un’apertura alla tutela della parte contraente debole, pare che una discrezionalità molto ampia venga lasciata al giudice in caso di controversia sul punto, con un conseguente rischio in termini di certezza del diritto della parte che, nelle apprezzabili intenzioni del legislatore, dovrebbe essere tutelata.
Di attualità infine le norme previste in funzione emergenziale in caso di pandemia: la requisizione di cose mobili o immobili provvisoria, da restituirsi dopo l’uso, ovvero definitiva, sostituita da un compenso anche in caso di distruzione o danneggiamento.
Diritti reali: la parte relativa ai diritti reali riporta in generale quanto previsto dalle precedenti Property Law e Security Law, introducendo un nuovo diritto sulla casa, quello di abitazione che può essere creato per testamento, ma non trasferito o lasciato in eredità da parte di chi ne beneficia.
Ancora in materia di diritti reali, il Codice ha introdotto una novità circa il diritto di uso dei terreni su cui si trovano le costruzioni residenziali. La questione attiene al diritto di mantenere una costruzione residenziale privata al di sopra del suolo pubblico, non essendo concesso ai privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, di essere proprietari del suolo. Tale diritto reale di uso del terreno pubblico era precedentemente concesso per un periodo di tempo di settant’anni e veniva rinnovato automaticamente allo scadere del termine. L’art. 359 del Codice prevede ora che alla scadenza del suddetto termine, il pagamento o la riduzione delle tasse di rinnovo debba attenersi alle previsioni di statuti e regolamenti amministrativi, suggerendo che il rinnovo non avvenga automaticamente.
Con questa disposizione temiamo però che il Codice abbia in parte sacrificato la chiarezza e la certezza della normativa, ponendo potenzialmente a rischio di mancato rinnovo, o di condizioni di rinnovo non sostenibili, un diritto che riguarda centinaia di milioni di residenti.
Sarà, dunque, interessante monitorare l’applicazione che in concreto verrà fatta della disposizione per valutare la concretezza del suddetto rischio.
Matrimonio e famiglia: con l’avvento del Codice sono state inserite in questa parte le disposizioni che in precedenza erano trattate nelle leggi sul matrimonio e sull’adozione.
Il Codice prevede una serie di principi chiave con riferimento alla famiglia tra cui: libertà di contrarre matrimonio, monogamia, eguaglianza tra uomo e donna, protezione dei diritti di donne, minori, anziani e disabili (art. 1041) e uguaglianza dei figli nati fuori dal vincolo matrimoniale rispetto a quelli nati in costanza di matrimonio (art. 1071).
Con riferimento specifico all’adozione, il Codice prevede che l’adozione avvenga nel miglior interesse dell’adottato e vieta il traffico di minori “mascherato” come adozione (art. 1044).
Il Codice regola inoltre il rapporto tra i coniugi e i rapporti tra genitori e figli e tra parenti stretti (rientrano in questa categoria ex art. 1045 coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle nonni paterni e materni e nipoti paterni e materni) nonché il divorzio.
Particolarmente interessante è la disposizione per cui il marito non può presentare la domanda di divorzio qualora la moglie sia incinta, nell’anno successivo alla nascita di un figlio o nei sei mesi successivi alla fine della gravidanza. Tale regola non opera nel caso in cui sia la moglie a chiedere il divorzio ovvero il giudice competente consideri necessario conoscere della domanda del marito (art. 1082). Tale disposizione è particolarmente significativa perché riflette un bilanciamento svolto dal legislatore tra i diritti in gioco: da un lato, il diritto di un coniuge (il marito) al divorzio e, dall’altro lato, quello dell’altro coniuge (la moglie) ad essere supportato durante un periodo che il legislatore presume come particolarmente delicato. Interessante, dal punto di vista socio-culturale, è il risultato di tale bilanciamento che può comunque essere “ribaltato” nei casi che si sono visti.
Successioni: rispetto alla precedente legge in vigore si rileva l’incremento dei tipi testamentari. Si aggiungono infatti due tipologie di testamento: quella del testamento stampato (art. 1136) e quella del testamento video-registrato (art. 1137), che devono essere datati e validati dal testatore e da due testimoni.
La ratio sottostante a tali disposizioni sembra quella di favorire la possibilità di testare, lasciando, tuttavia, spazio ad una serie di incertezze, anche di natura tecnica e tecnologica, che il giudice potrebbe trovarsi a dover affrontare in fase di giudizio.
Responsabilità da illecito: la parte del Codice relativa alla responsabilità da illecito riproduce, in buona parte, il contenuto della legge previgente in materia. Il tema è trattato nel nuovo Codice in dieci capi che disciplinano, tra l’altro, principi generali in materia di illecito e di danni, responsabilità da prodotto, responsabilità medica, responsabilità per danno ambientale, per incidente stradale e danni punitivi per illeciti in materia di IP.
Seguendo il nuovo indirizzo di perseguire una politica ecologica dell’ambiente, sono state rinforzate le previsioni di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle norme sulla tutela ambientale. I risarcimenti riguardano sia le spese di accertamento del danno, che il ripristino dei luoghi. Interessante anche la nuova disciplina degli illeciti commessi online (artt. 1194 ss.)
Infatti, l’art. 1195 prevede che nel caso in cui un utilizzatore della rete internet commetta degli illeciti tramite la rete stessa, il danneggiato ha il diritto di segnalare l’illecito al fornitore del servizio affinché prenda le misure necessarie (tra cui cancellazione del contenuto illecito, blocco o disconnessione).
Il provider inoltra la segnalazione all’utilizzatore che ha commesso l’illecito e prende le suddette misure.
In mancanza, il fornitore del servizio sarà responsabile, in via solidale e non, per l’aggravio del danno provocato dalla mancata assunzione delle misure necessarie a proteggere il soggetto danneggiato.
Questa previsione, tra le altre dettate in materia dagli artt. 1194 ss. del Codice, attribuisce al fornitore del servizio un ruolo particolarmente significativo nell’ottica della protezione dell’utilizzatore vittima dell’illecito. Una curiosità di costume sono le responsabilità da lancio di oggetti dagli edifici che evidentemente copre uno specifico comportamento.
Ancora in materia di illeciti, è interessante segnalare che il Codice prevede delle forme che potremmo definire di autoresponsabilità e di autotutela in capo agli individui. Il primo aspetto è regolato dall’art. 1176 del Codice che prevede che, se il soggetto prende parte volontariamente ad attività ricreative o sportive che comportano determinati rischi, non potrà pretendere di vantare un diritto al risarcimento del danno da parte del soggetto, altresì partecipante all’attività, che lo abbia provocato. Questo ovviamente ad eccezione del caso in cui il danno sia stato provocato intenzionalmente o con colpa grave.
Con riferimento, poi, alla forma di autotutela prevista dal Codice, questa è regolata dall’art. 1177 che prevede che un soggetto possa prendere “misure ragionevoli” a tutela dei propri diritti quando:
Quale esempio di misura ragionevole il Codice stesso individua il sequestro di beni del danneggiante, nella misura necessaria alla protezione del diritto leso.
Viene quindi facile immaginare il caso di scuola: quello del custode che trattenga il bene consegnatogli, modificando il titolo per il quale lo detiene.
Immediatamente a seguito della vicenda, il soggetto leso che si sia avvalso della forma di autotutela descritta dovrà rivolgersi alle autorità statali competenti e sarà responsabile nel caso in cui le misure adottate siano state inadeguate e abbiano causato un danno al danneggiante originario.
Anche le disposizioni in materia di illeciti qui descritte, come altre menzionate sopra, lasciano un margine di discrezionalità molto ampio al giudice che si trovi a dover esaminare una vicenda concreta e sarà, quindi, la giurisprudenza, ad individuare l’ambito di concreta applicazione delle norme del Codice.
Conclusioni
Dalla breve analisi appena svolta del Codice civile cinese emerge la rilevanza a livello, oltre che giuridico, anche sociale delle nuove disposizioni ivi contenute. Come si è visto infatti, viene incrementata la tutela data all’individuo nell’ottica di proteggerne i diritti all’interno della società (per esempio attraverso le disposizioni sulla privacy e sulla tutela del contraente contrattuale debole) così come della famiglia (per esempio in caso di divorzio).
Da quest’ultimo punto di vista, quello che ancora manca nel Codice, è una qualche tutela della famiglia di fatto, tanto più tra persone dello stesso sesso. Molti infine sono gli aspetti per i quali sarà interessante monitorare la giurisprudenza al fine di individuare l’interpretazione concreta delle disposizioni che lasciano spazio alla discrezionalità del giudice.
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