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10 febbraio 2021

Corporate e Business Law

Il contratto di rendimento energetico

L’efficienza energetica come valore generale dell’ordinamento

Il valore dell’efficienza energetica è tutelato, in generale, nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 2012/27/UE come modificata dalla direttiva n. 2018/2002/UE.
La normativa interna ha due principali finalità:

  • stabilire un “quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico […] e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica «al primo posto»” (art. 1, comma 1);
  • dettare “norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia” (art. 1, comma 2).

Con queste finalità, il D.Lgs. 102/2014 detta una serie di norme relative all’efficienza nella fornitura dell’energia, all’efficienza nell’uso dell’energia, oltre ad una serie di disposizioni orizzontali. 

Tra i temi regolati dal D.Lgs. 102/2014 vi sono, quindi:

  • l’obiettivo obbligatorio di efficienza energetica e il Fondo nazionale per l'efficienza energetica;
  • il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione;
  • le diagnosi energetiche , la trasformazione e distribuzione dell'energia e le misure per promuovere l'efficienza energetica;
  • le sanzioni.


Cos’è il contratto di rendimento energetico?
Tra le definizioni dettate dal D.Lgs 102/2014 vi è quella di “contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica” (Energy Performance Contract o EPC). L’art. 2, comma 2, lett. n. del D.Lgs 102/2014, definisce l’EPC come “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”. 

Il principio chiave del tipo contrattuale così definito è costituito dal fatto che gli investimenti affrontati per il miglioramento dell’efficienza energetica sono ripagati direttamente in base ai risultati ottenuti (tipicamente in termini di risparmio di costi energetici).
In questo modo, il beneficiario (pubblico o privato) che intenda investire nel miglioramento dell’efficienza energetica dei propri impianti lo può fare, sapendo che il fornitore della misura di miglioramento (Energy Service Company - ESCO) sarà pagato con i proventi del miglioramento stesso. 
 

In aggiunta, il beneficiario si potrà avvalere dell’expertise della ESCO per un intervento mirato con assunzione di responsabilità da parte del soggetto qualificato e, a seconda della struttura negoziale scelta, potrà contare sul supporto finanziario della stessa ESCO ovvero di un ente finanziatore.
Infatti, in applicazione della struttura generale descritta, gli EPC possono essere, generalmente inquadrati in due principali schemi negoziali:

  • uno bilaterale in cui le parti sono il beneficiario e il fornitore di servizi energetici;
  • uno trilaterale in cui al beneficiario e alla ESCO si aggiunge un ente finanziatore che sopporta il rischio finanziario dell’intervento.

Quanto ai contenuti dell’EPC, l’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 elenca una serie di elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto. Tuttavia, manca nell’ordinamento una compiuta disciplina legislativa del tipo contrattuale e, per questo, l’EPC mantiene profili di atipicità considerando che, a parte i suddetti elementi minimi, il contenuto contrattuale è ampiamente demandato all’autonomia negoziale delle parti.
 

Tipi di EPC
Intorno al principio generale della remunerazione dell’investimento per il miglioramento dell’efficienza energetica tramite i risultati dello stesso, si sono create differenti tipologie di EPC che si distinguono tra loro in relazione a diversi elementi tra cui l’allocazione dei rischi e la copertura del finanziamento.
Tra le principali tipologie vi sono:

  • First out: la ESCO si fa carico dell’investimento iniziale  (anche tramite terzi finanziatori) e il risparmio conseguito viene interamente utilizzato per ripagare l’investimento e remunerare la ESCO. Alla scadenza del contratto, tutti i risparmi ottenuti grazie all’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, e la proprietà dell’impianto realizzato dalla ESCO, passano in capo al beneficiario.
  • Shared savings: la ESCO anticipa i costi di investimento e i risparmi ottenuti vengono ripartiti tra il beneficiario e la ESCO stessa, secondo le percentuali e le tempistiche concordate contrattualmente. Anche in questo caso, la proprietà dell’impianto permane in capo alla ESCO fino alla scadenza del contratto e, successivamente a questo momento, passa al beneficiario.
  • Guaranteed savings: il beneficiario si fa carico dell’investimento (in proprio o tramite un istituto finanziatore) e la ESCO garantisce un risparmio energetico minimo concordato, accollandosi il rischio tecnico dell’operazione. La proprietà dell’impianto è, dal principio, del beneficiario e la ESCO percepisce un canone che remunera il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto stesso.

Conclusioni
Il contratto di rendimento energetico è uno strumento prezioso che consente di attuare un miglioramento mirato dell’efficienza energetica dei propri impianti con l’incentivo costituito dal pagamento dell’intervento di miglioramento tramite i risultati (generalmente in termini di risparmio) dell’intervento stesso.
Tuttavia, uno strumento dotato di molte potenzialità, come il contratto di rendimento energetico, necessita di una approfondita analisi tecnica e giuridica preventiva per individuare le specifiche esigenze del beneficiario in relazione al business condotto.  
 

Questo articolo:

  • non copre tutti gli aspetti degli argomenti affrontati;
  • è solo a scopo informativo e non costituisce né deve essere inteso come consulenza o parere legale.

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