10 febbraio 2021
Corporate e Business Law
Il valore dell’efficienza energetica è tutelato, in generale, nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 102/2014, come modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 2012/27/UE come modificata dalla direttiva n. 2018/2002/UE.
La normativa interna ha due principali finalità:
Con queste finalità, il D.Lgs. 102/2014 detta una serie di norme relative all’efficienza nella fornitura dell’energia, all’efficienza nell’uso dell’energia, oltre ad una serie di disposizioni orizzontali.
Tra i temi regolati dal D.Lgs. 102/2014 vi sono, quindi:
Cos’è il contratto di rendimento energetico?
Tra le definizioni dettate dal D.Lgs 102/2014 vi è quella di “contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica” (Energy Performance Contract o EPC). L’art. 2, comma 2, lett. n. del D.Lgs 102/2014, definisce l’EPC come “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.
Il principio chiave del tipo contrattuale così definito è costituito dal fatto che gli investimenti affrontati per il miglioramento dell’efficienza energetica sono ripagati direttamente in base ai risultati ottenuti (tipicamente in termini di risparmio di costi energetici).
In questo modo, il beneficiario (pubblico o privato) che intenda investire nel miglioramento dell’efficienza energetica dei propri impianti lo può fare, sapendo che il fornitore della misura di miglioramento (Energy Service Company - ESCO) sarà pagato con i proventi del miglioramento stesso.
In aggiunta, il beneficiario si potrà avvalere dell’expertise della ESCO per un intervento mirato con assunzione di responsabilità da parte del soggetto qualificato e, a seconda della struttura negoziale scelta, potrà contare sul supporto finanziario della stessa ESCO ovvero di un ente finanziatore.
Infatti, in applicazione della struttura generale descritta, gli EPC possono essere, generalmente inquadrati in due principali schemi negoziali:
Quanto ai contenuti dell’EPC, l’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 elenca una serie di elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto. Tuttavia, manca nell’ordinamento una compiuta disciplina legislativa del tipo contrattuale e, per questo, l’EPC mantiene profili di atipicità considerando che, a parte i suddetti elementi minimi, il contenuto contrattuale è ampiamente demandato all’autonomia negoziale delle parti.
Tipi di EPC
Intorno al principio generale della remunerazione dell’investimento per il miglioramento dell’efficienza energetica tramite i risultati dello stesso, si sono create differenti tipologie di EPC che si distinguono tra loro in relazione a diversi elementi tra cui l’allocazione dei rischi e la copertura del finanziamento.
Tra le principali tipologie vi sono:
Conclusioni
Il contratto di rendimento energetico è uno strumento prezioso che consente di attuare un miglioramento mirato dell’efficienza energetica dei propri impianti con l’incentivo costituito dal pagamento dell’intervento di miglioramento tramite i risultati (generalmente in termini di risparmio) dell’intervento stesso.
Tuttavia, uno strumento dotato di molte potenzialità, come il contratto di rendimento energetico, necessita di una approfondita analisi tecnica e giuridica preventiva per individuare le specifiche esigenze del beneficiario in relazione al business condotto.
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