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30 marzo 2021

Proprietà intellettuale e industriale

In Italia sono stati registrati 118 marchi storici in due anni

Ricognizione tra i brand del Made in Italy sostenuti dal Decreto Rilancio. Il food guida la classifica

Sono passati circa due anni dalla realizzazione del Registro dei marchi storici di interesse nazionale (esattamente dal 16 aprile 2019). 

Sono stati registrati 118 marchi storici, per la valorizzazione del Made in Italy, da aziende italiane storicamente collegate al territorio nazionale per lo più nei settori alimentare, moda, cosmetica, industria automobilistica, editoria. In particolare, Saila e Sperlari per dolci, Sasso e Carli per olio d'oliva, Antinori e Ferrari per vini e spumanti, Benetton e Rifle per abbigliamento, Palmieri e Felce Azzurra per prodotti per la cura della persona.

Italianità, tradizione e legame con il territorio sono gli elementi in comune a tutti questi marchi iscritti nel Registro.

Requisito fondamentale per procedere all'iscrizione è che il marchio sia registrato e rinnovato con continuità nel tempo o, se non registrato, sia data prova dell'uso in modo effettivo e continuativo, da oltre 50 anni, per la commercializzazione di prodotti o servizi di un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio italiano.

L'istanza di iscrizione al Registro può essere presentata in via telematica attraverso il portale on line dell'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano (UIBM) dal titolare o licenziatario esclusivo del marchio. Successivamente l'UIBM ha 60 giorni (che si allungano a 180 nel caso di marchi non registrati) di tempo per procedere all'esame della domanda. Una volta acquisito il diritto, l'accesso al Registro ha una durata illimitata e non necessita di rinnovi.

L'iscrizione al Registro comporta la possibilità di utilizzare, a fini commerciali e promozionali, il logo «Marchio storico di interesse nazionale», con esclusivo riferimento ai prodotti e servizi relativi al marchio iscritto. Il logo, infatti, non costituisce un titolo di proprietà industriale e non fa dunque sorgere alcun diritto di esclusiva, ma vale semplicemente quale attestazione ufficiale di «storicità», potendo essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione. Dunque una sorta di rafforzamento senz'altro commerciale della reputazione di quel marchio, ma anche della efficacia distintiva, da aiutare il titolare a dimostrare la sua notorietà, e così ottenere una tutela rafforzata. In questo senso sembra essersi orientato anche il legislatore. Infatti, nei lavori preparatori per il progetto di legge relativo alla tutela dei marchi storici, si evidenzia come gli ordinamenti europeo e nazionale non conoscano la tipologia di «marchio storico», bensì tutelino in modo rinforzato il marchio che gode di «rinomanza». Sembra quindi che la volontà del legislatore sia quella di premiare i marchi iscritti al Registro, aprendo loro le porte alla tutela forte dei marchi rinomati.

Con la registrazione del marchio storico, le imprese titolari potranno usufruire di alcuni vantaggi economici. L'art. 43 della legge n. 77/ 2020 di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha sostituito il «Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale» con il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa». 

Tra i suoi obiettivi vi è anche facilitare la ristrutturazione delle aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel Registro. Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese con sede legale e operativa sul territorio nazionale che versino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria e che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, abbiano avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del ministero dello Sviluppo economico. In questo modo sembrano essere superate alcuni criticità della precedente disciplina, che potevano indurre le imprese ad opporsi all'iscrizione nel Registro. Infatti, non sono più sussistenti gli obblighi di comunicazione preventiva e di informazione per il titolare (o il licenziatario esclusivo) al MiSe, aventi ad oggetto progetti di cessione, chiusura o delocalizzazione dell'impresa, e le relative sanzioni in caso di violazione.

Articolo apparso su Italia Oggi, 30 Marzo 2021

Autore

Martina Dani - Associate
Proprietà Intellettuale
dani@franzosi.com

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