25 agosto 2023
Proprietà intellettuale e industriale
Intelligenza artificiale e diritto d’autore
1.1 Una prima riflessione riguarda la possibilità di definire l’opera dell’intelligenza artificiale come opera “creativa” alla stessa stregua della opera creata da un essere umano, e pertanto proteggibile dal diritto d’autore.
Ai sensi della legge italiana sul diritto d’autore (LDA), sono protette le opere “dell’ingegno di carattere creativo” (art. 1), che spettano al proprio autore a titolo originario per la sola “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 6) dell’autore, ovvero di “chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa” (art. 7).
Questo significa, come si è sempre ragionevolmente ritenuto, che per poter generare “creatività” l’autore debba innanzitutto appartenere al genere umano.
Il tema è recentemente venuto alla ribalta con il cosiddetto “selfie del macaco”, ovvero una serie di fotografie scattate in Indonesia nel 2011 da un macaco con l’ausilio di alcune macchine fotografiche appositamente collocate da un fotografo inglese, David Slater, ed è stato risolto nel senso di ritenere le fotografie del macaco non proteggibili ai sensi del diritto d’autore proprio in quanto non realizzate da un uomo.
D’altra parte, però, è stata respinta anche la tesi sostenuta dal fotografo, di attribuzione a sé della paternità delle fotografie, per aver lui allestito e messo a disposizione dell’animale le macchine fotografiche.
Se da un lato infatti non si è mai dubitato che l’autore possa avvalersi di mezzi e strumenti, anche sofisticati e complessi, per la realizzazione della propria opera la casualità nel funzionamento degli strumenti o l’elevato grado di autonomia (come, appunto, nel caso della intelligenza artificiale) degli strumenti medesimi sembrano interrompere il nesso causale fra l’opera dell’uomo (nella realizzazione o predisposizione del mezzi) e il risultato dell’opera stessa.
E proprio il mezzo della fotografia, negli USA verso la fine dell’800, aveva fatto dubitare della proteggibilità dell’opera così realizzata ai sensi del diritto d’autore, poiché la fotografia, in quanto “reproduction, on paper, of the exact features of some natural object or of some person”, non avrebbe potuto essere “the production of an author” .
Dubbio oggi ampiamente superato, come sappiamo, nel senso della piena proteggibilità (anche) delle opere realizzate con il mezzo fotografico, purché queste costituiscano il frutto della espressione creativa del fotografo/autore (attraverso ad esempio la scelta dello sfondo, della messa in posa della persona da fotografare, dell’illuminazione, dell’inquadratura, dell’angolo di ripresa o anche solo dell’atmosfera creata con la fotografia, della tecnica di sviluppo della fotografia, eventualmente mediante uso di programmi informatici ).
Il che ci porta quindi alla necessità di distinguere fra l’opera realizzata dall’uomo con l’ausilio dell’intelligenza artificiale (Assistive AI) e l’opera realizzata in via autonoma dall’intelligenza artificiale (Generative AI), quale il caso del dipinto di Rembrandt fatto realizzare con sistemi interamente computerizzati dal Museo della casa di Rembrandt di Amsterdam.
In Italia, degna di nota la sentenza di Cassazione n. 1107/2023 sulla questione (peraltro, non esaminata dalla Suprema Corte) della “cosiddetta arte digitale (detta anche digital art o computer art) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva”.
Nel Regno Unito, vedi invece la Section 178 del Copyright Act, secondo cui ““computer-generated”, in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work” e la Section 9 (3), secondo cui “In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.”
Più pragmatico, come sempre, l’approccio del Copyright Office americano, che rifiuta la registrazione per l’opera che sia stata “created absent any human involvement”, interpretazione recentissimamente (agosto 2023) confermata dalla giurisprudenza nordamericana .
Da non dimenticare, infine, i temi che ne derivano della (in)sussistenza del plagio/contraffazione in danno dell’opera (output) realizzata dall’intelligenza artificiale (sotto il profilo della carenza di originalità) e della utilizzazione libera dell’altrui creatività, da parte dell’output dell’intelligenza artificiale.
1.2 Sotto altro profilo, ci si interroga sulla proteggibilità delle prestazioni dello “artista interprete esecutore artificiale”, ovvero delle interpretazioni dell’intelligenza artificiale.
Vedi in proposito il caso (datato) dei Rondò Veneziano (artisti anonimi). E più di recente, con specifico riferimento all’intelligenza artificiale, i deep fake di e Kanye West e Tom Cruise.
Mentre secondo l’art. 80 LDA “Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori, che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico”.
In altri termini, secondo la nostra legge sul diritto d’autore, gli artisti interpreti e esecutori debbono (oggi) essere per definizione delle persone fisiche.
1.3 Sempre in tema di diritti connessi, ci si domanda se le (registrazioni di) opere create dall’intelligenza artificiale, a prescindere dalla loro proteggibilità ai sensi del diritto d’autore, possano costituire “fonogramma”, o registrazione discografica, (ai sensi del diritto d’autore ex art. 72 e sgg. LDA), - realizzata da parte del produttore discografico, ovvero di nuovo, della “persona fisica o giuridica che assume la iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni” (art. 78 LDA).
Altro tema, infine, quello dell’ausilio (positivo) dell’intelligenza artificiale, per esempio nella “identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti” posto a carico degli Organismi di Gestione Collettiva dalla Direttiva Barnier.
Intelligenza artificiale e diritto all’immagine
2.1 Un secondo ambito di riflessione riguarda le interferenza fra intelligenza artificiale e il diritto all’immagine e, più in generale, i diritti della persona, laddove l’immagine, la voce e più in generale i segni distintivi della persona vengano utilizzati dalla IA per la realizzazione dei propri “output” (qualunque essi siano, come detto, ai sensi dei diritto d’autore).
Come ad esempio è stato per il citato caso delle registrazioni (cd “Deep Fake”) realizzata dall’intelligenza artificiale con le sembianze e la stessa voce di Kanye West o Tom Cruise tanto da sembrare essere state realizzate da questi ultimi.
In diritto civile, il quadro normativo di riferimento sembra essere quello del diritto all’immagine (in Italia) ex artt. e 97 della legge sul diritto d’autore (LDA), nonché l’art. 10 c.c., che vietano l’utilizzazione dell’altrui immagine (ritratto) senza il consenso della persona ritratta, salvo che la riproduzione sia giustificata dalla notorietà della persona ritratta e sempre che l’utilizzazione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Sul piano tecnico, poi, l’utilizzazione dell’immagine da parte dell’intelligenza artificiale avviene spesso attraverso la raccolta ed elaborazione sistematica di immagini preesistenti, appositamente decontestualizzate, il che potrebbe far pensare ad una banca di dati e si porrebbe, fra l’altro, anche l’interrogativo della proteggibilità del prodotto così realizzato quale diritto d’autore ex art. 2, n. 9), LDA, o diritto connesso (rectius, sui generis) ex art. 102-bis LDA.
Ciò fa pensare però anche ai recenti interventi legislativi di implementazione della Direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e i diritto connessi nel mercato unico digitale, relativi alla estrazione di testo e dati (text and data mining) ex art. 4 della Direttiva e art. 70-quater LDA (riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso), che costituisce oggi eccezione al diritto d’autore, ed è quindi consentita, se non “espressamente riservata” dal titolare del diritto.
Il che porta con sé sia il tema della identificazione delle immagini che hanno formato oggetto di estrazione, per il che potrebbero forse essere d’aiuto (i) il considerando 17 (divieto dei sistemi di IA che forniscono un punteggio sociale delle persone fisiche); (ii) i considerando 18 e sgg. (divieto di sistemi di IA di identificazione biometrica remota "in tempo reale"); (iii) l’obbligo di trasparenza previsto all’art. (art. 52, “deep fake”) della proposta di Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale.
Sullo sfondo, infine, il tema della difficoltà di identificazione del soggetto responsabile della violazione del diritto all’immagine realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Su tutto questo, la discussione è aperta e sembra destinata ad arricchirsi di interessanti sviluppi nelle settimane a venire.
Ne parleremo nel secondo appuntamento con il ciclo “Intelligenza artificiale e diritto” che si terrà online il 14 settembre 2023, 13:00-14:00. Per partecipare, la registrazione al seguente link: REGISTRAZIONE