11 febbraio 2021
Life Sciences
La indubbia celerità con la quale l’European Medicines Agency (EMA) ha vagliato la sicurezza ed efficacia dei vaccini anti COVID-19 e ne ha autorizzato l’utilizzo nell’ambito dell’Unione Europea è stata interpretata da alcuni come una (troppo) frettolosa risposta alla situazione pandemica, a discapito della sicurezza e della salute pubblica. A tal proposito – e a confutazione di una simile tesi – giova osservare che la procedura autorizzativa utilizzata da EMA per l’approvazione dei vaccini anti COVID-19 non è né nuova, né emergenziale, né tantomeno inutilizzata nel panorama regolatorio Europeo.
Ci si riferisce alla c.d. autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Conditional Marketing Authorization – CMA), strumento autorizzativo previsto nell’ambito regolatorio Europeo da più di dieci anni e concepito per essere attuato anche al di fuori di una situazione pandemica come la attuale.
Ogni farmaco, prima di essere introdotto in commercio, deve ricevere un’apposita autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti, sulla base dei dati presentati dal produttore, volti alla dimostrazione dell’efficacia e sicurezza dello stesso.
In quest’ambito, dal 1993 (1), alle singole autorità regolatorie nazionali (2) è stata affiancata EMA, quale autorità competente in ambito Europeo. Nello stesso anno è stata istituita la procedura di autorizzazione c.d. centralizzata, che permettesse l’autorizzazione comunitaria dei medicinali e la loro sorveglianza a livello centrale. La CMA, qui in esame, costituisce una sottocategoria della procedura centralizzata c.d. “ordinaria”.
Quest’ultima è disciplinata dal Regolamento (CE) 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, nel descriverne il funzionamento e le caratteristiche, individua la necessità di istituire delle procedure di autorizzazione temporanea, a condizioni rivedibili annualmente, al fine di far fronte alle legittime aspettative dei pazienti (cfr. Considerando 33 del Regolamento 726/2004). In attuazione di tale disposizione, nonché dell’art. 14, paragrafo 7 dello stesso regolamento, la Commissione ha emanato il Regolamento (CE) 507/2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano.
La CMA (3) si differenzia dall’autorizzazione all’immissione in commercio ordinaria, perché viene rilasciata sulla base di dati – perlopiù dati clinici (4)- meno completi di quelli richiesti nella procedura ordinaria (si veda Considerando 4 del Regolamento (CE) 507/2006). È detta condizionata, in quanto subordinata all’adempimento di obblighi specifici da parte del richiedente e non destinata a rimanere condizionata a tempo indeterminato. Infatti, una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, la CMA deve essere convertita in una AIC non condizionata.
Quale contro-bilanciamento alla presenza di dati meno completi di quelli ordinariamente richiesti, il legislatore Europeo ha previsto che la procedura autorizzativa in esame possa essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui siano verificati i requisiti elencati dall’art. 4 Regolamento(CE) 507/2006:
a) il rapporto rischio/beneficio (5) del medicinale risulta positivo,
b) è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi,
c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte,
d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente.
La ratio della norma è evidente: contemperare la doverosa garanzia della salute e sicurezza pubbliche con la necessità di accelerare le tempistiche di autorizzazione, al fine di far fronte a necessità contingenti.
Come già anticipato, la concessione della CMA, che ha durata di un anno rinnovabile, è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, di ulteriori obblighi, volti all’ottenimento e trasmissione dei dati clinici “mancanti” per l’ottenimento dell’autorizzazione non condizionata. Tali obblighi devono essere segnalati chiaramente sia nel provvedimento autorizzativo, sia nel Riassunto delle Caratteristiche del prodotto (RCP). Ad esempio, per il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer e BioNtech, è previsto, tra gli altri requisiti per la concessione dell’AIC non condizionata, il completamento dello studio clinico C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco, al fine di confermare l’efficacia e la sicurezza dello stesso.
Una volta rilasciata, da parte della Commissione, la CMA, spetta alle singole autorità regolatorie nazionali l’adozione di tutti gli atti necessari per l’effettiva immissione in commercio della specialità medicinale autorizzata. Per quanto riguarda l’Italia, la normativa prevede che AIFA, a seguito dell’emanazione di una AIC centralizzata, provveda con la decisione in merito alla classe di rimborsabilità del farmaco, secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 5 della Legge 189/2012.
Concludendo, si deve sottolineare che la procedura utilizzata da EMA e, conseguentemente, dalle autorità regolatorie nazionali, per l’autorizzazione dei vaccini anti COVID-19 non è stata una misura “improvvisata” dalle autorità, in occasione della situazione pandemica in essere, essendo stata ben rodata fin dalla sua introduzione nel panorama normativo Europeo. Ad ulteriore conferma di ciò, basti pensare che l’ultimo Rapporto fornito da EMA in merito all’utilizzo della CMA (6), nell’ambito dell’early access dei pazienti per i medicinali innovativi, ha evidenziato che nell’arco temporale intercorrente tra il 2006 e il 2016 sono state emanate ben trenta CMA, soprattutto nell’ambito oncologico. Dal Rapporto è emerso che delle trenta autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, undici sono state trasformate in autorizzazioni “standard”, due ritirate per ragioni commerciali e le restanti diciassette rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate, essendo in corso il completamento dei dati. Nessun farmaco autorizzato con questa procedura è stato sospeso o revocato.
Non è pertanto in alcun modo sostenibile la tesi di un’asserita mancanza di sicurezza dei vaccini approvati contro COVID-19 che sia ricondotta all’utilizzo di procedure di autorizzazioni “troppo veloci”, essendo di fatto le stesse utilizzate ormai da anni, in molti ambiti, per permettere -con discreto successo- il celere accesso da parte dei pazienti ai medicinali innovativi.
Il materiale presente in questo articolo non copre tutti gli aspetti degli argomenti affrontati. È solo a scopo informativo e non costituisce, né deve essere inteso, come consulenza o parere legale.
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Caterina Menon - Associate
Life Sciences
caterina.menon@franzosi.com
Francesca Libanori - Partner
Life Sciences
francesca.libanori@franzosi.com
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(1) Regolamento CE/2309/1993.
(2) AIFA, per l’Italia.
(3) https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation
(4) Per dati clinici si intendono i dati relativi alla somministrazione del medicinale sui pazienti.
(5) definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE
(6) https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/conditional-marketing-authorisation-how-early-access-medicines-has-helped-patients-2006-2016_en.pdf