09 gennaio 2023
Corporate e Business Law
La tesi dei nostri avvocati, accolta integralmente dal Tribunale di Milano sezione Imprese, è stata debitamente commentata, con nota adesiva, dalla rivista telematica "dirittobancario.it" ed è disponibile a questo link “Sui quorum assembleari in materia di liquidazione ex art. 2487 C.C.”.
In proposito la Corte ha confermato in pieno l’ordinanza reclamata ex adverso che aveva accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare, presentata nell’interesse di uno dei soci dai nostri Gianpiero e Eleonora, a causa del mancato raggiungimento della maggioranza qualificata dei soci. Maggioranza, che – nel caso di specie - doveva calcolarsi nei 2/3 dei soci che rappresentavano il capitale sociale. Ciò sulla base del combinato disposto dell’art. 2487 comma 1, c.c. con la norma statutaria della società che stabiliva che le delibere assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano, per l’appunto, la citata maggioranza.
In sede di reclamo il Tribunale di Milano, ha correttamente osservato che l’interpretazione da dare al combinato disposto dell’art. 2487, comma 1, c.c. (in forza del quale la deliberazione di nomina dei liquidatori sia adottata con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo) e della norma statutaria è del tutto univoca, alla luce del combinato disposto degli artt. 2480 e 2479 bis, comma 3, c.c. (il quale ultimo prevede che le modifiche statutarie sono adottate “con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”, tuttavia “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo”).
Ad avviso del Tribunale, così facendo, la legge:
Ne segue che a fronte dell’eccezione integrativa prevista dalla legge, se lo “statuto, dopo avere previsto un quorum rafforzato per le modifiche statutarie cui accede ex lege, per speciale estensione integrativa, la delibera di nomina dei liquidatori, vuole invece prevedere per quest’ultima un quorum diverso da quello previsto dalla legge, deve dirlo esplicitamente ed espressamente, altrimenti appunto operando automaticamente la speciale integrazione normativa estensiva, estensione contro la cui operatività lo statuto non ha manifestato espressa opzione”.
Continua il Tribunale osservando come neppure sarebbe possibile considerare utile, ai fini dell’esclusione dell’operatività della norma legale speciale estensiva, una mera indicazione statutaria, generale e residuale, dell’applicazione di determinati quorum ad “altre deliberazioni” – altre rispetto alle modifiche statutarie -, dato che “è proprio a questa disposizione generale che la legge ha inteso derogare stabilendo la disposizione estensiva speciale”. D'altronde, diversamente opinando, verrebbe disinnescata la “portata normativa della regola stabilita dalla norma appena citata, poiché – siccome i quorum rafforzati statutariamente previsti per le modifiche dello statuto sono pressoché sempre norme speciali rispetto ad una disciplina generale più ampia prevista per le altre deliberazioni assembleari - se si ritenesse che la disciplina statutaria generale possa derogare alla speciale norma integrativa legale, quest’ultima non si applicherebbe mai”.