Home Chi Siamo Aree di attività I Professionisti Settori Supporto Internazionale News Eventi Pubblicazioni Contatti
it en zh
Chi Siamo Settori Supporto Internazionale Eventi Pubblicazioni

04 aprile 2022

Corporate e Business Law

Le libere utilizzazioni in materia di opere d’arte figurative

La Cassazione 4038/2022 indica le caratteristiche che deve avere un catalogazione elettronica di opere d’arte figurative, affinché possa godere del regime delle libere utilizzazioni di cui all’art. 70 L.A.

Sabrina Peron, partner Corporate e Business Law

La Corte di Cassazione con sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 4038, ha emesso un’importante decisione in un caso di catalogazione elettronica di opere d’arte effettuata da parte di una Fondazione, la quale insieme all’Università, aveva catalogato - per fini di ricerca - 24.000 copie fotografiche di piccole dimensioni delle opere di un noto artista. 

La Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto legittimo l’operato della Fondazione sul presupposto dell’applicabilità al caso dell’art. 70 L.A., in materia di libere utilizzazioni[1].

Di contrario avviso, invece, è stata la Cassazione la quale (in estrema sintesi) ha invece precisato quanto segue:

  1. l’art. 70 L.A. è una norma, di «stretta interpretazione perché in deroga alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera»;
  2. dal tenore letterale della norma è «evidente che è consentita solo la riproduzione parziale delle opere dell'ingegno: ciò implica che le opere dell'arte figurativa possano essere riprodotte solo parzialmente, nei dettagli, e non nella loro integrità»;
  3. lo «studio di catalogazione informatica», può rientrare nell’ambito delle libere riproduzioni di cui all’art. 70 L.A., solo se strumentale «agli scopi di critica o discussione dell'utilizzatore». A conferma la Corte richiama il corrispondente art. 10 della Convenzione di Berna (resa esecutiva in Italia con L. 399/1978), secondo cui sono «lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, “a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo” (paragrafo 1 dell'articolo): condizione, questa, operante anche per l'utilizzazione delle opere letterarie ed artistiche a titolo illustrativo o nell'insegnamento (paragrafo 2 cit. articolo). Analogo vincolo funzionale è operante per la riproduzione determinata da esigenze di ricerca scientifica (finalità che si è aggiunta, nella norma nazionale, alle altre, in forza della modifica apportata al D.Lgs. n. 68 del 2003, art. 70 attuativo della dir. 2001/29/CE): detta riproduzione può avvenire a solo scopo illustrativo»;
  4. la Corte di appello ha errato nel ritenere che la catalogazione informatica fosse incompatibile con la fruizione artistica della riproduzione dell'opera, che richiederebbe ben altre dimensioni. Secondo la Cassazione, difatti, il Giudice d’Appello avrebbe «trascurato di considerare che il legittimo sfruttamento che compete all'autore», ex art. 13 L.A, ricomprende «non solo il diritto di operare la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge, altresì, l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione». Con la conseguenza che anche la «riproduzione fotografica, in scala, di opere protette è idonea a porsi in concorrenza con i diritti di sfruttamento che competono al titolare».

 

Per tali motivi la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per verificare se la riproduzione realizzata dalla Fondazione, anche per l'estensione che concretamente ha assunto (riproduzione di 24.000 esemplari delle opere), non sia eccedente rispetto ai fini indicati dall’art. 70 L.A.

____________________________________
 

[1] L’art. 70 L.A., al primo comma, così testualmente statuisce: «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali».