26 gennaio 2021
Corporate e Business Law
Il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs n. 152/2020 che ha adeguato la legge italiana al Reg. (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari. Tale procedura è volta a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Uno degli aspetti previsti dal Reg. (UE) n. 655/2014 che contribuisce ad agevolare il sequestro conservativo sui con bancari, e dunque il recupero del credito, riguarda l’emanazione dell’ordinanza di sequestro. Quest’ultima, infatti, è emanata inaudita altera parte dal giudice dello Stato membro competente per il merito e viene notificata e, così, eseguita nei confronti della banca presso cui il debitore detenga conti correnti e depositi, superando i confini dello Stato membro di emanazione e producendo un “effetto sorpresa”, affinché costui non si affretti a trasferire altrove i suoi valori mobiliari. Il citato decreto legislativo integra le previsioni del Reg. (UE) 655/2014 adeguando l’ordinamento normativo italiano a quello europeo. Tra le principali novità disposte dal suddetto D.Lgs.,vi è quella prevista dall’articolo 3 per cui per acquisire le informazioni sui conti bancari occorre rivolgersi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale dispone la ricerca di tali informazioni con le modalità telematiche di cui all'art. 492-bis c.p.c. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Ciò differenzia il sequestro conservativo in questione da quello classico (art. 671 c.p.c.) in cui il problema di identificare le banche e i conti si pone in sede di esecuzione del sequestro e non già al momento della sua autorizzazione. Per superare la lacuna informativa, il Reg. (UE) 655/2014 consente di richiedere all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni da parte delle autorità preposte nello Stato membro dell’esecuzione.
Da segnalare, inoltre, l’articolo 5 del D.lgs. n. 152/2020 che concerne l’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo. Essa si esegue sui conti bancari secondo le forme del pignoramento presso terzi (articolo 678 c.p.c. che a sua volta richiama l’art. 543 ss. c.p.c.) successivamente alla sua notifica comunicazione al debitore. Nel silenzio della norma, sembra applicabile il criterio del locus rei sitae da individuare, a scelta del creditore sequestrante, nella sede o filiale o succursale della banca presso cui è acceso il conto del debitore da sottoporre a sequestro. Ove si volesse proporre ricorso contro l'ordinanza europea di sequestro conservativo (art. 33 Reg. 655/2014), l’articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2020 individua la competenza del giudice dello Stato membro di origine che ha emesso l’ordinanza inaudita altera parte (in Italia è competente il giudice monocratico di Tribunale). Nel caso di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza, invece, è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (nel caso di persona fisica) o la sede (nel caso di persona giuridica).
Dopo di ciò, l’articolo 9 del D.Lgs. in questione prevede che in tutti i procedimenti relativi ai mezzi di ricorso, le parti debbano obbligatoriamente stare in giudizio con l’assistenza di un difensore. Infine, si richiama l’attenzione sull’articolo 10 del D.Lgs. n. 152/2020 che, richiamando altre norme, individua l’entità del contributo unificato per l’instaurazione di uno dei procedimenti previsti dal Reg.(UE) 655/2014. Il valore del contributo è di Euro 98,00 con incremento nei procedimenti di impugnazione.
Il materiale presente in questo articolo non copre tuttigli aspettidegli argomenti affrontati. E' solo a scopi informativi e non costituisce, né deve essere inteso, come consulenza o parere legale.