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19 dicembre 2020

Corporate e Business Law

Sostenibilità e diritto

Cosa è lo sviluppo sostenibile ?

Il concetto di sviluppo sostenibile non è facilmente definibile in maniera univoca.  Una prima definizione è stata fornita dal Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo del 1987 (c.d. Rapporto Brundtland) che identifica come sostenibile lo “sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Muovendo dal Rapporto Brundtland, le definizioni sono state, negli anni, rese più precise e concrete. Oggi, nel definire lo sviluppo sostenibile si fa riferimento al processo dinamico che consente alle persone di realizzare il loro potenziale e migliorare la loro qualità di vita con modalità che contemporaneamente proteggono e valorizzano il sistema di supporto alla vita fornito dalla terra. 

Tra i principi chiave che rappresentano il concetto di sviluppo sostenibile sono quindi stati individuati: qualità di vita, correttezza ed equità, cura per l’ambiente con il riconoscimento dell’esistenza di limi􀆟 ambientali, applicazione del principio di precauzione (citato all’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). 

LE FONTI DEL DIRITTO A TUTELA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Quest’ultimo permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente. Essendo relativo ad interessi generali e diffusi, lo sviluppo sostenibile è tutelato dal diritto a vari livelli. Il concetto stesso di sviluppo sostenibile è stato inizialmente elaborato in sede internazionale per poi essere recepito lentamente anche nelle legislazioni nazionali. Per quanto riguarda le fonti internazionali, non tutte quelle relative allo sviluppo sostenibile hanno uguale forza cogente. Si sono infatti sviluppate negli anni una serie di norme non obbligatorie (c.d. soft law) come Dichiarazioni di principi e Programmi d’azione. Le cosiddette fonti di soft law, benché non prevedano specifici obblighi, sono in grado di colmare lacune normative. 

Da parte dell’Unione Europea, è alta l’attenzione al tema della sostenibilità che viene espressamente tutelata, in via generale, ma con specifiche finalità rivolte alla qualità dell’ambiente, alla salute umana, al prudente sfruttamento delle risorse naturali e a combattere i cambiamenti climatici (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) nonché attraverso normative più specifiche come, ad esempio, quelle relative ai c.d. “appalti verdi”.

Da tali fonti sovranazionali, il concetto di sviluppo sostenibile ha, negli anni, fatto ingresso nelle fonti del diritto interno di molti Paesi europei e non.

Nell’ordinamento italiano, benché la sostenibilità non sia esplicitamente menzionata a livello costituzionale, sono plurimi i sentori in cui la stessa è presa in considerazione.

Tra questi, vi sono, ad esempio:

  • L’APPALTO PUBBLICO: con la legge 221/2015, sulla green economy e il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali è stata resa obbligatoria l’applicazione di “criteri ambientali minimi” che, inseriti tra i criteri di aggiudicazione, consentono la selezione di concorrenti in grado di fornire determinati standard di sostenibilità ambientale. Tali criteri sono oggi definitivamente confermati nel nuovo codice appalti (art. 34 e 71 d.lgs. 50/2016).
  • I CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI: l’art. 62, comma 1, d.l. 1/2012 (convertito nella legge 27/2012), prevede che i contratti che hanno a oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari “devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni”.
  • IL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (ENERGY PERFORMANCE CONTRACT O EPC): il D.Lgs. 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, definisce all’art. 2, comma 2, lett. n) il contratto di rendimento energetico come “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

LE CLAUSOLE DI SOSTENIBILITA’

Una delle modalità attraverso la quale lo sviluppo sostenibile viene tutelato nei rapporti negoziali è quella di inserire nei contratti, privati e non, le c.d. “clausole di sostenibilità” che stimolano anche un miglioramento delle performance dei propri fornitori.

Tali clausole vengono sempre più spesso introdotte, ad esempio, in contratti di affiliazione commerciale (franchising) e in contratti e ordini di acquisto di beni e/o servizi e/o opere.

Data la vastità del concetto di sostenibilità, il contenuto delle relative clausole può essere vario ma deve contenere l’impegno di una parte ad implementare le politiche adottate dall’altra parte in tema di sostenibilità. Si pensi ad esempio all’implementazione di un codice etico e di linee di condotta in tema di responsabilità sociale per salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, diritti umani, utilizzo responsabile delle risorse, tutela dell’ambiente in tutte le possibili varie forme, etc.

Per garantire l’efficacia di tali clausole, è necessario prevedere anche una maggior collaborazione tra le parti introducendo il diritto di effettuare ispezioni e audit, nonché di risolvere il contratto qualora tali ispezioni e audit non dessero esito soddisfacente. 

CONCLUSIONI

Riteniamo che quella di perseguire uno sviluppo sostenibile sia sempre più configurabile come un’esigenza, oltre che come una scelta virtuosa. 
Dato il grandissimo numero di aspe􀆫 che rilevano per l’implementazione di un business sostenibile a vari livelli, è fondamentale la predisposizione di clausole di sostenibilità che siano personalizzate ed efficaci. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite l’analisi mirata del business per l’individuazione dei valori che ogni singola azienda intende tutelare. 

Il materiale presente in questo articolo non copre tutti􀆫gli aspetti􀆫degli argomenti affrontati. E' solo a scopi informativi e non costituisce, né deve essere inteso, come consulenza o parere legale.

Per ulteriori informazioni:

Ombretta Fabe Dal Negro - Partner - Corporate e Business Law  - ombretta.dalnegro@franzosi.com

Chiara Brighenti - Associate - Corporate e Business Law - chiara.brighenti@franzosi.com

Carolina Stefanetti - Associate - Corporate e Business Law - carolina.stefanetti@franzosi.com

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