11 maggio 2022
Proprietà intellettuale e industriale
La nostra Vittoria Tronchin introduce l’articolo del professor Mario Franzosi apparso sul secondo Quaderno della Fondazione Gualtiero Marchesi intitolato “Cucina, Opera, Arte” nel quale personaggi dei più svariati settori hanno raccontato la propria idea di arte ed espresso la propria opinione sulla possibilità di considerare uno chef un artista.
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Quanto alla visione giuridica sul tema, già nell’Antica Grecia vi erano opinioni favorevoli alla proteggibilità delle creazioni degli chef. Tra tutte la Legge di Sibari, datata 510 A.C., tutelava espressamente la proprietà intellettuale dei cuochi dell’Antica Grecia sancendo che “qualora un ristoratore o un cuoco inventi un piatto originale ed elaborato, nessuno altro che l'inventore è autorizzato ad utilizzare la ricetta, prima che un anno sia passato, in modo tale che l'inventore abbia il diritto esclusivo di ricavare un profitto da esso all'interno del suddetto periodo, e in modo da indurre altri a fare uno sforzo e a distinguersi per le invenzioni nello stesso campo”. Anche oggi la Legge 633/1941 è molto chiara in merito: il diritto d’autore può arrivare a proteggere qualsiasi opera creativa, qualunque sia il modo o la forma di espressione, purché rispetti i requisiti del carattere creativo e del valore artistico.
È tipico atteggiamento di diritto imporre dei criteri che cristallizzino quando una certa situazione sia meritevole di tutela, tuttavia i requisiti posti a tutela delle opere artistiche non devono essere interpretati come stringenti maglie da bypassare per ricevere una protezione. Sono al contrario dei fari parametrati alla mutevolezza e sfuggevolezza del mondo dell’arte che aiutano a mettere in contatto due mondi più che mai diversi e, così facendo, attribuire una tutela reale ad un’effimera opera d’arte. In ambito culinario, al pari di altri settori, non tutte le creazioni di uno chef possono essere considerate arte ed essere dunque protette dal diritto d’autore. Applicando i due requisiti di cui sopra ad una presunta opera d’arte emerge che, da un lato, il soddisfacimento del requisito del carattere creativo è piuttosto facile da soddisfare in quanto è bastevole che l’opera sia il frutto della personalità del suo autore, dall’altro lato, il requisito del valore artistico è più stringente in quanto richiede un riconoscimento specifico da parte degli ambienti culturali di riferimento. Non è dunque sufficiente che un piatto sia creativo ed innovativo ma è necessario un riconoscimento superiore.
Nel panorama odierno vi sono certamente alcuni piatti emblematici considerati dai più vere e proprie opere d’arte. Nel caso di specie si pensi proprio a “Riso Oro e Zafferano” del Maestro Marchesi, la cui foglia d’oro adagiata su un risotto alla milanese è diventata simbolo del piatto oltre che dello stesso Gualtiero Marchesi, tanto da essere esposta come fosse un quadro in una mostra della XXI Triennale di Milano.
Ciò posto, al pari di ogni altra opera artistica, un piatto può effettivamente essere considerato un’opera d’arte e così accedere alla tutela propria del Diritto d’Autore.