Home Chi Siamo Aree di attività I Professionisti Settori Supporto Internazionale News Eventi Pubblicazioni Contatti
it en zh
Chi Siamo Settori Supporto Internazionale Eventi Pubblicazioni

17 novembre 2022

Proprietà intellettuale e industriale

Verso il superamento del requisito del valore artistico autoriale? Sulla scia di Cofemel

Vittoria Tronchin commenta gli orientamenti del Tribunale di Venezia sul ridimensionamento del requisito del valore artistico per accedere alla tutela del diritto d’autore.

Nella nota sentenza Cofemel [1] la Corte di Giustizia ha puntualizzato come l’unico requisito richiesto per la protezione autorale di opere del disegno industriale debba essere il carattere creativo dell’opera. In altri termini, la Corte sostiene che si debba verificare se l’oggetto sia dotato dei requisiti minimi di creatività, senza che osti alla concessione della protezione l’eventuale insussistenza del carattere artistico.  In forza di tale rinnovato orientamento, in molti Paesi europei la protezione è stata conferita, ad esempio, anche a capi di abbigliamento o oggetti di design industriale aventi un limitato grado di creatività. 

Dopo molti anni di silenzio sul tema, la prima Corte italiana ad intervenire sulla scia di Cofemel è stato il Tribunale di Venezia [2] il quale, a luglio 2021, ha statuito sulla riqualificazione del requisito del valore artistico. La decisione ha avuto ad oggetto la conferma di un provvedimento di descrizione atto ad acquisire le prove su un illecito di imitazione di alcuni lampadari di vetro di Murano. Parte resistente aveva in particolare negato la sussistenza dei presupposti della tutela autorale, in ragione del difetto di valore artistico, in quanto i lampadari si collocavano nell’ambito della tradizione del vetro muranese. Il Tribunale veneziano ha statuito che il requisito del valore artistico richiesto dalla stringente normativa interna debba essere reinterpretato in modo conforme alla normativa comunitaria così da escludere apprezzamenti particolarmente rigorosi in tema di artisticità dell’opera. Il Tribunale ha sancito che, sebbene nel caso di specie non siano stati forniti elementi di prova sul fatto che i lampadari abbiano trovato spazio nei circuiti artistici e anche se tali manufatti fanno indiscutibilmente parte della tradizionale lavorazione del vetro, va considerato che tali oggetti sono collocati in prestigiosi contesti internazionali in cui il valore artistico viene certamente valorizzato. In ultimo, il Giudice si spinge addirittura oltre considerando che il valore artistico dell’opera possa essere desunto anche dall’apprezzamento dell’oggetto di design sul mercato qualora, ad esempio, il suo prezzo non appaia in linea con la mera funzionalità tecnica del manufatto ma sia piuttosto ascrivibile alle fattezze esteriori, proprio come nel caso di specie in cui i lampadari in oggetto sono quotati sul mercato per decine e decine di migliaia di euro.

Da qui il Tribunale veneziano fa un piccolo passo indietro. Quasi un anno più tardi [3], il tema dell’applicabilità del requisito del valore artistico viene nuovamente alla luce sempre con riferimento alla tutela autorale di opere di design industriale (nel caso di specie delle sedie). In quest’ultima sede, il Tribunale cambia rotta facendo leva sull’importanza del requisito del valore artistico al fine di mitigare i rilevanti effetti anticoncorrenziali che comporta la lunga tutela conferita dal diritto d’autore. Per questa ragione, sottolinea il Giudice lagunare, è necessario che per il conferimento di tutela alle opere di disegno industriale sussista quel quid pluris dato proprio dal valore artistico. In tale occasione dunque, il Tribunale torna alle origini sostenendo che, nonostante l’orientamento Cofemel, allo stato attuale la normativa interna che prevede il requisito del valore artistico è comunque vigente e debba dunque trovare applicazione.

Il dibattito sul punto è attivo anche in dottrina in quanto, già prima della sentenza Cofemel, parte della dottrina italiana aveva suggerito di adottare un criterio interpretativo del requisito del valore artistico che non sganciasse la valutazione dalla meritevolezza artistica dell’opera (estremamente soggettiva), ma che consentisse comunque di escludere dalla protezione forme necessitate e/o funzionali. Secondo tali teorie, la forma utile è proteggibile con il diritto d’autore se i suoi elementi funzionali sono frutto di un lavoro di ricerca e soluzione estetica.

Vi è poi un ulteriore filone dottrinale che ha da sempre aspramente criticato la normativa italiana in merito ai requisiti per accedere alla tutela autorale: tali autori sostengono che la portata della norma nazionale sia limitativa perché ammette alla tutela del diritto d’autore le opere del design solo a condizione che possiedano entrambi i requisiti del carattere creativo e del valore artistico. Secondo questi autori, questo significa che in Italia la tutela autorale viene perlopiù riservata alle opere del disegno industriale di livello più elevato, la fascia alta del design, rivelate tali dalla lunga durata del loro apprezzamento da parte del pubblico o da riconoscimenti ottenuti dalla critica. Tale orientamento dottrinale evidenzia inoltre che la discriminazione di alcune categorie di opere rischia di violare il principio costituzionale di eguaglianza e che, trovandoci nel contesto artistico, sarebbe antitetico subordinare la creatività e il senso più profondo del concetto di “arte” a rigidi criteri che ne diminuirebbero inevitabilmente la tutela [4]

Alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali si denota dunque un’Italia ancora molto incerta sull’ambito di operatività della tutela autorale per le opere di design industriale: da un lato, si dimostra ancora molto restia dall’abbandonare in toto la più stringente disciplina interna ma, dall’altro lato, appare ormai pronta ad abbracciare l’orientamento Cofemel al fine di scavalcare il muro del valore artistico.

__________________________________________________________________________________________
 

[1] CGUE, 12 settembre 2019, Cofemel, causa C-683/2017.

[2] Trib. Venezia, Ord. 5 luglio 2021.

[3] Trib. Venezia, Ord. 13 maggio 2022.

[4] C. Galli, Addio al valore artistico per le opere dell’industrial design?, in Filodiritto.com.  

scarica articolo